COS’E’ LA LEGITTIMA DIFESA ?
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta”.
Questo è il nucleo della legittima difesa, che è, tecnicamente, una causa di giustificazione: un fatto, che di per sé sarebbe illecito, al verificarsi delle condizioni previste diventa lecito.
E’ importante sottolineare che la legittima difesa ha riguardo non solo alla protezione della vita od incolumità individuale propria od altrui, ma anche ai diritti patrimoniali, come, ad esempio la proprietà.
SE REAGISCO PER LEGITTIMA DIFESA SARO’ INDAGATO?
Si, se si causano lesioni o si uccide l’aggressore.
E’ inevitabile. Ci sarà sempre un’indagine per verificare se la difesa sia stata giustificata e se non ci sia stato un eccesso colposo.
Le novità introdotte della recenti modifiche sono sostanzialmente due.
La prima è la presunzione “legale” che viene introdotta: è ritenuto “sempre sussistente” il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.
Altra novità è il concetto di “grave turbamento”: l’eccesso colposo non sarà punibile se, nel caso di violazione di domicilio o del luogo di lavoro, chi ha agito lo ha fatto perché in “stato di grave turbamento determinato dalla situazione di pericolo in atto”.
Il turbamento dovrà però essere “grave” e spetterà al Giudice valutarne la sussistenza.
Per ipotesi, un grave turbamento potrebbe essere quello di chi si trova di notte in casa un rapinatore, quando siano aggrediti i familiari, oppure vi siano bambini od anziani. Ancora, quando il rapinatore minacci di far uso di una pistola, anche se non l’ha con sé.
SE FERISCO IL RAPINATORE DEVO RISARCIRLO?
No, ma solo se si è assolti in sede penale oppure il procedimento sia archiviato al termine delle indagini.
Se, invece, dovesse essere riconosciuto l’eccesso colposo nella legittima difesa, il Giudice potrebbe condannare l’autore del fatto a pagare un indennizzo al danneggiato.
L’indennizzo sarà tuttavia proporzionato alla gravità, alle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.
DOVRO’ PAGARE L’AVVOCATO ?
La nuova legge prevede che sia riconosciuto il “gratuito patrocinio” dello Stato quando il procedimento sia stato archiviato, oppure l’imputato sia stato assolto per fatti commessi in condizione di legittima difesa o di eccesso colposo nella legittima difesa.
Con il riconoscimento del “gratuito patrocinio” la parcella dell’avvocato sarà carico dello Stato, in maniera simile a quanto già accade ora in Lombardia, in cui è la Regione che rimborsa le spese legali.
La copertura finanziaria sarà operativa solo dall’anno in corso.