SEPARAZIONE E REVERSIBILITA’

25 Marzo 2019 mm

La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità, di cui al seguente link è possibile trovare una scheda informativa, spetta anche al coniuge separato, anche se quest’ultimo:

  • non sia titolare di un assegno di mantenimento;
  • non sia titolare di un assegno alimentare.

Ed anche, si badi, se la separazione sia stata pronunciata con addebito o colpa a carico del coniuge superstite.

L’evoluzione della giurisprudenza

Questa è, in estrema sintesi, il punto attuale del cammino della giurisprudenza iniziato fin da quando, nel 1987, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987 dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 nella parte in cui escludeva la erogazione della pensione di reversibilità al coniuge separato per colpa.

Il caso

Con la sentenza n. 7464/2019, pubblicata nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere il caso di una vedova, separata, che non era titolare di alcun assegno, né di mantenimento, né di assegno alimentare.

La signora, infatti, fece causa all’INPS affinché le fosse riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, ma l’ente previdenziale si era opposto sostenendo che fosse necessario la presenza di un preesistente obbligo, in capo al marito, di mantenimento o, quantomeno, di erogazione di un assegno alimentare.

L’INPS vinse sia davanti al Tribunale, che dinanzi alla Corte d’Appello.

In Cassazione, come detto, il giudizio è stato ora ribaltato.

Già con l’ordinanza n. 9649/2015 la Corte aveva rinvenuto che la “ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge supersite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima”.

Con la sentenza n. 7464/2019 è stato dato completamento al processo di interpretazione della norma secondo i principi già sviluppati da precedenti sentenze della Corte Costituzionale.

In particolare, afferma la Corte, al fine della fruizione della pensione di reversibilità l’art. 22 della Legge 21 luglio 1965 non richiede, a differenza che per i figli maggiorenni per i fratelli e sorelle del defunto, la convivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno.

L’unico requisito per il coniuge separato è l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato. Si ricorda che con la separazione il rapporto coniugale continua ad esistere, seppure gli effetti siano sospesi, perchè il rapporto coniugale cessa solo per effetto del divorzio.

Questo significa che ciascun coniuge separato potrà legittimamente chiedere la reversibilità della pensione del coniuge defunto senza che l’ente previdenziale possa ostacolare l’esercizio del diritto, pretendendo l’esistenza di ulteriori condizioni.

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