TRASFERIMENTI IMMOBILIARI SENZA TASSE IN OCCASIONE DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO

18 Marzo 2019
18 Marzo 2019 mm

La premessa

Gli atti  relativi al divorzio sono esenti da tassazione. Lo dice espressamente l’art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987. 

Nel 1994, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, la suddetta esenzione è stata estesa anche ai procedimenti di separazione.

L’ambito di applicazione

Sia l’Amministrazione Finanziaria che le commissioni tributarie hanno spesso inteso questa norma in senso restrittivo, circoscrivendone l’applicazione a contesti ben delimitati.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione fosse applicabile non a tutti i trasferimenti immobiliari avvenuti in occasione della separazione o del divorzio, ma solo a quelli direttamente collegati e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, come ad esempio la cessione di un immobile a favore del coniuge quale forma sostitutiva dell’obbligo di mantenimento.

La nuova interpretazione 

Il punto chiave è costituito dal ripensamento della Cassazione: non solo gli atti (strettamente) relativi e necessari alla separazione od al divorzio sono esenti da tassazione, ma anche a quei trasferimenti immobiliari che sono sorti solo in occasione della separazione.

A partire da Cass. n. 2111/2016, si è affacciata una nuova prospettiva, complice anche il mutato contesto normativo di riferimento che va dall’introduzione delle unioni civili, ai patti di convivenza, l’introduzione del divorzio breve, ecc..

La Corte afferma che gli accordi di separazione abbiano un carattere negoziale tra i coniugi, i quali, anche attraverso la previsioni di trasferimenti mobiliari o immobiliari, vogliono definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale.

Nel cambiato contesto normativo, afferma la Corte, tutti gli atti di trasferimento immobiliare possono fruire dell’esenzione, salvo beninteso l’Amministrazione Finanziaria non ne eccepisca e provi la finalità elusiva. 

Nello stesso senso, sul solco della nuova giurisprudenza, si segnala anche la recentissima sentenza n. 249/1 del 12/12/2018 della Comm. Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia.

L’applicazione

Sul piano applicativo è possibile prevedere l’atto di trasferimento come contenuto dello stesso atto di separazione di cui sarà richiesta l’omologa. In questo senso in numerosi Tribunali sono stati istituiti dei protocolli di intesa in cui sono espressamente indicati i documenti necessari e le formalità richieste. L’atto di separazione omologato avrà lo stesso valore di un atto notarile e potrà essere trascritto nei registri immobiliari.

Un’altra possibile soluzione è quella di demandare ad un notaio gli adempimenti specifici di legge avendo cura di creare uno specifico nesso di collegamento funzionale tra l’accordo sottoposto ad omologa giudiziale e l’atto notarile che dà esecuzione alle volontà espresse nell’accordo di separazione.

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