E’ legittimo per il datore di lavoro eseguire dei controlli sui propri dipendenti anche per il tramite di un’agenzia di investigazione privata.
A seguito dei controlli era risultato che un dipendente invece che prestare assistenza ad un proprio familiare per il quale usufruiva dei permessi, aveva svolto delle attività varie di tipo personale.
La sanzione comminata al dipendente infedele era stata la più grave: il licenziamento per l’indebita utilizzazione dei permessi ex legge 104/1992.
Il giudizio di impugnazione del licenziamento è poi arrivato fino in Cassazione.
La Suprema Corte dapprima ha confermato sia la legittimità dei controlli sui lavoratori nei periodi di sospensione del rapporto (ad es. durante la malattia) così come ha confermato il licenziamento: l’abuso del diritto è lesivo della buona fede del datore di lavoro e lo priva ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente.
(Cass. 4670/2019).