Torna a settembre
La conversione in legge del DL Cura Italia, le ulteriori modifiche del DL 30 aprile 2020 n. 28 con il rinvio al 31 luglio 2020 del termine del periodo di emergenza
Chissà se Rock Hudson avrebbe accettato di girarci sopra un altro film del genere: si immagini la storia d’amore tra un avvocato ed un giudice (“sorretta da un’insensata voglia di equilibrio”) fatta di incontri in udienza, face to face, heart to heart, ma che ora, causa lockdown, alla coppia non resti che l’incontro nella “stanza virtuale”.
Sarà che il programma si chiama Teams e che non promette, almeno nel nome, l’intimità di Google Duo, sarà che la stanza (virtuale) non ha più pareti, né alberi infiniti, ma una noiosa controparte che, purtroppo, c’è quasi sempre.
Così gli amanti confidavano di poter tornare ai vecchi incontri in udienza dopo il 30 giugno 2020, alla scadenza del periodo emergenziale.
Il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020
Il destino, o meglio, il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 entrato in vigore lo scorso 1° maggio, ha però giocato loro un brutto scherzo, con il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 delle udienze civili e penali.
Non resterà allora che attendere settembre per potersi incontrare. Magari, nel frattempo, “arriverà l’immunità di gregge” (Zalone, cit.).
Il rinvio al 31 luglio 2020 non è, tuttavia, l’unica novità introdotta dal legislatore con l’ultimo D.L. di fine aprile ed in questa breve esposizione si vogliono riassumere le norme introdotte nel solo settore civile dal D.L. “Cura Italia”.
Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Cura Italia”
Per cercare di mettere un po’ d’ordine, si premette una breve cronologia della normativa di riferimento.
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile scorso, la Legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Cura Italia”.
Successivamente, anche per rimediare agli errori e sviste avvenute in sede di conversione, il Governo ha emanato il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 entrato in vigore il 1° maggio, che, con più interventi di taglia e cuci, è intervenuto sul testo dell’art. 83, già emendato durante l’iter parlamentare.
Alla luce dei provvedimenti normativi sopra indicati, si riassumono le novità introdotte dal D.L. “Cura Italia”:
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini (art. 83 commi 1 e 2, DL 18/2020)
Il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione del decorso dei termini vale dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, in quanto il termine finale del 15 aprile è stato prorogato al giorno 11 maggio dall’art. 36 del D.L. “Liquidità” 8 aprile 2020 n. 23.
I termini sospesi riguardano tutti i termini procedurali (proposizione della domanda introduttiva giudiziale e dei procedimenti esecutivi, di impugnazione ed ogni altro termine) ed anche quelli per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione.
Procedimenti esclusi dalla sospensione (art. 83, comma 3° DL 18/2020)
Niente rinvii d’udienza e sospensione dei termini per alcuni procedimenti riguardanti minori, nelle cause relative ad alimenti nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali, nelle cause per l’adozione di provvedimento di tutela quali amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione e nei soli casi in cui vi sia una situazione di motivata indifferibilità, nei casi di T.SO., negli ordini di protezione contro gli abusi familiari, convalida dell’espulsione, nei procedimenti in materia elettorale, nei procedimenti riguardanti la provvisorietà delle sentenze.
Al di fuori della espressa indicazione di legge, sono individuati come urgenti anche tutti quei procedimenti, al di fuori dell’elencazione suddetta, la cui ritardata trattazione può produrre gravi pregiudizi alle parti, oppure nei casi in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona.
Organizzazione udienze fino al 31 luglio (art. 83, comma 6°, DL 18/2020)
Viene lasciata la competenza ai capi degli Uffici Giudiziari di adottare le misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari fino al 31 luglio 2020, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, anche attraverso l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze.
I capi degli uffici giudiziari potranno prevedere lo svolgimento delle udienze civili da remoto quando non sia richiesta la presenza di altri soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, con la specifica previsione, in tal caso, della “presenza del giudice nell’ufficio giudiziario” (novità introdotta dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28).
In alternativa, qualora l’udienza civile non richieda la presenza di altri che non i difensori delle parti si potrà procedere con il cd. metodo cartolare, mediante lo scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Prescrizione e decadenza (art. 83, comma 8°, DL 18/2020)
È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante la presentazione di domanda giudiziale.
Ricorsi in Cassazione (art. 83, comma 11-bis, DL 18/2020)
Fino al 31 luglio 2020 ammesso il deposito telematico degli atti.
Procedimenti di mediazione, negoziazione, ADR (art. 83, commi 20, 20-bis, DL 18/2020)
Sospesi fino al 11 maggio 2020 i procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Ammessa la possibilità dello svolgimento in via telematica delle suddette procedure fino al 31 luglio 2020, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte.
Con l’occasione è estesa anche per il futuro la possibilità di utilizzare l’uso della videoconferenza, con la specifica previsione di sottoscrizione con firma digitale del verbale.
Procura alle liti (art. 83, comma 20-ter, DL 18/2020)
Fino alla cessazione delle misure di distanziamento, nei procedimenti civili la sottoscrizione del procura alle liti può essere apposta su un documento analogico trasmesso al difensore, anche per via informatica, unitamente a copia di un documento d’identità.
Al difensore non resterà altro, per certificare l’autografia, che scansionare la procura ed apporvi la propria firma digitale, senza dover, naturalmente, procedere alla consueta autentica in calce.
Arbitrati rituali, giurisdizioni speciali, commissioni tributarie e magistratura militare (art. 83, comma 20-ter, DL 18/2020)
I rinvii e le sospensioni sono estesi anche ai procedimenti suddetti.