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4 Febbraio 2019
4 Febbraio 2019 mm

Un servizio può essere fornito solo a condizione di ricevere pubblicità?

Il principio espresso da una recentissima sentenza di Cassazione afferma che nulla vieta al gestore di un sito internet che offra un servizio fungibile (nel caso si trattava di newsletter generiche su temi legati al fisco, al diritto o al lavoro) di condizionare la fornitura del servizio al consenso dell’utente al trattamento dei propri dati per finalità pubblicitarie. Tuttavia, afferma la Corte, il consenso deve essere specifico sul singolo trattamento ed inequivocabilmente prestato a tale effetto, il che comporta anche l’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. Nella sentenza si indicano anche le modalità del consenso, che non potrà essere espresso con un semplice link che rimanda le informazioni sul trattamento ad un’altra pagina, ma occorrerà una specifica casella di spunta da flaggare a fianco dell’informativa.

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